DGR 13 giugno 2014

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 17 giugno 2014 – 18 – Bollettino Ufficiale D.g.r. 13 giugno 2014 - n. X/1953 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014 - Integrazione regolamentazione assenze nei servizi residenziali e semiresidenziali area disabili e dipendenze

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la seguente normativa:
• decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»;
• decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;
• decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitari e sociosanitari integrati»;
• legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
• legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
Richiamati i seguenti documenti di programmazione regionale:
• d.c.r. n. X/78 del 10 luglio 2013, «Programma regionale di sviluppo della X legislatura»;
• d.c.r. n. IX/88 del 17 novembre 2010, «Piano socio sanitario regionale 2010-2014»;
Richiamata inoltre la d.g.r. n. X/1185 del 20 dicembre 2013, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014»;
Premesso che la citata d.g.r. 1185/2013, all’Allegato 4, para¬grafo 3.2, «Regole di gestione del budget», ha fornito le indicazioni per il trattamento economico delle assenze nelle unità d’offerta socio sanitarie;
Preso atto:
• delle sollecitazioni pervenute da parte di alcune ASL, di di¬versi gestori di unità d’offerta, nonché di familiari di utenti delle stesse;
• dei dati più aggiornati sull’andamento delle assenze nelle unità d’offerta socio sanitarie e delle relative motivazioni prevalenti individuate a seguito di apposite verifiche effettuate;
Rilevato che, alla luce della prima applicazione delle citate regole di cui alla d.g.r. 1185/2013, emerge l’opportunità che le regole stesse vengano integrate con una attenzione specifica al progetto individuale della singola persona, alle sue relazioni fa¬miliari e sociali e al relativo percorso di assistenza socio sanitaria;
Considerato in particolare che:
• nelle unità d’offerta residenziali per disabili (RSD e CSS), per gli ospiti maggiorenni le assenze in molti casi sono finalizzate a mantenere un raccordo stretto e costante con la famiglia e con il contesto sociale d’origine: l’ospite rientra in famiglia per periodi di vacanza sia brevi (fine settimana) che prolungati;
• nelle suddette unità d’offerta, per gli ospiti minorenni il rapporto con la famiglia di origine costituisce un elemento fondamentale per evitare un’impropria istituzionalizzazione e, pertanto, va particolarmente curato e mantenuto;
• nelle unità d’offerta semi-residenziali per disabili (CDD), gli utenti maggiorenni sono coinvolti in progetti di inclusione sociale che prevedono la partecipazione ad attività esterne non assicurate dalla struttura e diversi periodi di vacanza con i familiari, cause di un alto livello di assenza;
• per gli utenti minorenni frequentanti i CDD e i Centri Diurni Continui di riabilitazione, il programma personalizzato comprende talvolta azioni di raccordo con la scuola frequentata dall’utente e la necessità di interventi diretti da parte degli educatori del Centro presso la scuola stessa;
• nelle unità d’offerta residenziali per tossicodipendenti e alcoldipendenti le assenze sono finalizzate a ricostruire le relazioni familiari e, soprattutto nella fase di fine progetto, a sperimentare all’esterno della comunità percorsi di reinserimento sociale finalizzati alla gradualità del distacco e alla verifica del programma compiuto dalla persona prima di concludere la permanenza in comunità;
Ritenuto di confermare quanto disposto in materia di assenze dalla dgr 1185/2013 che stabilisce di riconoscere la remunerazione a carico del FSR, nell’ambito del budget assegnato all’unità d’offerta, entro il limite massimo di 10 giorni consecutivi di assenza e per un massimo di 20 giorni annui per utente;
Ritenuto, alla luce delle motivazioni in precedenza, di integrare quanto disposto sul trattamento delle assenze, prevedendo quanto segue nei soli casi in cui le assenze stesse si configurano come completamento del processo di assistenza alla persona:
a) unità d’offerta residenziali per disabili (RSD e CSS), ospiti maggiorenni: il tetto di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR per rientri in famiglia, ove trovi specifiche e articolate motivazioni nell’ambito del Progetto Educativo Individuale, può essere incrementato sino ad un massimo di 50 giorni su base annua;
b) unità d’offerta residenziali per disabili (RSD e CSS), ospiti minorenni (età inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 2014): il tetto di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR, ove trovi specifiche e articolate motivazioni nell’ambito del Progetto Educativo Individuale con evidenza del rapporto del minore con la famiglia d’origine, può essere incrementato sino ad un massimo di 90 giorni su base annua;
c) unità d’offerta semi-residenziali per disabili (CDD), utenti maggiorenni: il tetto massimo di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR, ove trovi specifiche e articolate motivazioni nell’ambito del Progetto Educativo Individuale, può essere incrementato sino ad un massimo di 30 giorni su base annua, comprensivi anche dei 4 giorni ammissibili per le attività di programmazione educativa previsti dalla d.g.r. 1185/2013;
d) unità d’offerta semi-residenziali per disabili (CDD e Centro Diurno Continuo di riabilitazione), utenti minorenni (età inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 2014): è possibile rendicontare la frequenza scolastica come assenza remunerata a carico del FSR esclusivamente per le giornate di presenza del personale educativo presso la scuola e a condizione che tale presenza superi le 4 ore giornaliere. Le attività scolastiche devono essere dettagliatamente previste nel Piano di Assistenza Individuale e tra la struttura e la scuola frequentata dal minore deve essere definito un apposito protocollo nel quale vengano precisate le modalità con cui viene assicurata la presenza dell’educatore. Rimane fermo anche in questo ambito il tetto dei 30 giorni di assenza massimi remunerabili per altri motivi, per i quali valgono le indicazioni di cui al punto precedente;
e) unità d’offerta residenziali per tossicodipendenti e alcoldipendenti: il tetto di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR, ove trovi specifiche e articolate motivazioni nell’ambito del Programma Terapeutico Individuale, può essere incrementato sino ad un massimo di 40 giorni su base annua;
Ritenuto di prevedere che il superamento del limite massimo dei 20 giorni di assenza annui in applicazione a quanto previsto dal presente provvedimento è condizionato al rilascio di specifica autorizzazione da parte della ASL di ubicazione dell’unità d’offerta, sulle base dei Programmi Educativi e Terapeutici Individuali;
Ritenuto che le determinazioni integrative in materia di assenze introdotte dal presente atto trovano applicazione nell’ambito del contratto già stipulato con gli Enti Gestore;
Specificato inoltre che le ASL, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, sono incaricate di effettuare i necessari controlli di appropriatezza, al fine di fornire la migliore applica¬zione di quanto sopra, nel rispetto delle regole generali di siste¬ma e nella salvaguardia degli obiettivi di efficacia degli inter¬venti socio sanitari evidenziati;
Considerato di prevedere che, nell’ambito del processo di revisione della rete delle unità d’offerta socio sanitarie, possono essere individuate modalità di utilizzazione delle strutture più coerenti con il bisogno rilevato, con particolare riferimento a quelle situazioni che non richiedono un inserimento prolungato di tipo residenziale ma solo attività di sostegno diurno o per pochi giorni la settimana;
3. di prevedere che il superamento del limite massimo dei 20 giorni di assenza annui in applicazione a quanto previsto dal presente provvedimento è condizionato al rilascio di specifica autorizzazione da parte della ASL di ubicazione dell’unità d’offerta, sulla base dei Programmi Educativi e Terapeutici individuali;
4. di demandare alla ASL, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, il compito di effettuare i necessari controlli di appropriatezza, al fine di garantire la corretta finalizzazione delle assenze al completamento del processo assistenziale in applicazione delle determinazioni assunte con il presente provvedi¬mento e nel rispetto delle regole generali di sistema, a salva¬guardia degli obiettivi di efficacia degli interventi socio sanitari evidenziati;
5. di prevedere che, nell’ambito del processo di revisione del¬la rete delle unità d’offerta socio sanitarie, possono essere individuate modalità di utilizzazione delle strutture più coerenti con il bisogno rilevato, con particolare riferimento a quelle situazioni che non richiedono un inserimento prolungato di tipo residenziale ma solo attività di sostegno diurno o per pochi giorni la settimana;
6. di stabilire che le determinazioni integrative in materia di assenze introdotte dal presente atto trovano applicazione nell’ambito del contratto già stipulato con gli Enti Gestori, esplicandone efficacia integrativa, ad ogni conseguente effetto recettizio rispetto al sinallagma contrattuale presupposto;
7. di precisare che:
a) per tutte le unità d’offerta socio sanitarie le assenze dovute a soggiorni climatici organizzati per gli ospiti non con¬corrono alla determinazione del tetto dei giorni di assenza massimi remunerabili a carico del FSR, allorché allo stesso partecipino, seppur non esclusivamente, operatori che hanno un rapporto stabile con gli utenti della stessa unità d’offerta;
b) la fattispecie dell’assenza a carico del FSR per rientri in famiglia si riferisce esclusivamente al sistema dei servizi residenziali, derivandone l’impossibilità di rendicontare a carico del FSR giornate di assenza per rientri in famiglia nella rete di offerta semiresidenziale;
8. di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali per il necessario tramite nei confronti degli enti gestori e la definizione dei conseguenti rapporti giuridici ed economici;
9. di prevedere che, sotto il profilo economico, le determinazioni assunte in materia di assenze attraverso il presente provvedimento non comportano per l’anno 2014 maggiori oneri a carico del FSR, rimanendo fermo il limite del budget negoziato alla data del 31 marzo 2014 con le unità d’offerta della rete socio sanitaria interessate;
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL.
II segretario: Marco Pilloni

Commenti

  1. ho estrapolato le pagine 18 e 19 della DGR, sono quelle che ci interessano

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