Triplice vittoria sul trasporto gratuito
Dopo che alle famiglie di alcuni bambini con disabilità residenti in provincia
di Como, era stata chiesta dall’Azienda Sociale del Distretto
Sociale Centro Lario e Valli – che gestisce il trasporto – una quota fissa pari
a 150 euro mensili, quale contributo per le spese, i genitori
coinvolti – con il supporto della LEDHA, la Lega per i Diritti
delle Persone con Disabilità, componente lombarda della FISH (Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap) – avevano presentato ricorso e nei
giorni scorsi è stata depositata la Sentenza emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia (sede
di Milano). «Questo è certamente un successo – commenta l’avvocato Laura
Abet - per il Servizio Legale della LEDHA, una vittoria che
vale tre volte perché stabilisce importanti criteri».
Infatti, il provvedimento decreta innanzitutto la necessaria gratuità
del trasporto, non solo verso la scuola dell’obbligo, ma anche verso i
centri diurni, come già stabilito, del resto, due anni fa, dal TAR di Brescia
con la Sentenza 1047/11,
promossa dall’avvocato Trebeschi. In secondo luogo, il TAR di Milano ha
riconosciuto con forza il necessario rispetto del principio di evidenziazione
della situazione economica del solo assistito,
così come stabilito dalle norme nazionali e regionali (Decreto Legislativo 109/98 e soprattutto
Legge Regionale della Lombardia 3/08,
così come modificata dalla Legge Regionale 2/12).
«La
previsione di una tariffa indistinta – spiega in tal senso Abet – e il
riferimento all’intero nucleo anagrafico senza alcuna deroga erano
illegittimi, e dal momento che il regolamento impugnato era
stato assunto senza il doveroso coinvolgimento né delle famiglie né delle
Associazioni, anche per questo motivo la LEDHA aveva ritenuto fondamentale
supportare tale causa».
Ed è stato proprio quest’ultimo il terzo
elemento di rilievo, talché nel dispositivo della Sentenza il Tribunale
ha evidenziato come non sia stato rispettato «il doveroso coinvolgimento delle
famiglie e delle associazioni come previsto dalla l.r. n.3/2008 e tale diritto
di partecipazione dovrà essere soddisfatto dall’Azienda Sociale in sede di
sostituzione delle norme del regolamento che è stato annullato».
«È importante anche sottolineare – conclude Abet – che l’annullamento del
regolamento dell’Azienda Sociale del Distretto Sociale Centro Lario e Valli fa
sì che anche le famiglie che non hanno sottoscritto il ricorso
ora possano chiedere di giovarsi della Sentenza».
Si tratta quindi di
risultati quanto mai importanti, che sottolineano come il rispetto per la
dignità dei bambini con disabilità e delle famiglie – così come stabilito dalle
leggi – si stia facendo via via strada anche nella cultura dei Tribunali
italiani. (Ufficio Stampa LEDHA)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, oltreché per disporre del testo
integrale della Sentenza del TAR di Milano, di cui si parla nel presente testo:
ufficiostampa@ledha.it.
Dopo che alle famiglie di alcuni bambini con disabilità residenti in provincia
di Como, era stata chiesta dall’Azienda Sociale del Distretto
Sociale Centro Lario e Valli – che gestisce il trasporto – una quota fissa pari
a 150 euro mensili, quale contributo per le spese, i genitori
coinvolti – con il supporto della LEDHA, la Lega per i Diritti
delle Persone con Disabilità, componente lombarda della FISH (Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap) – avevano presentato ricorso e nei
giorni scorsi è stata depositata la Sentenza emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia (sede
di Milano). «Questo è certamente un successo – commenta l’avvocato Laura
Abet - per il Servizio Legale della LEDHA, una vittoria che
vale tre volte perché stabilisce importanti criteri».
Infatti, il provvedimento decreta innanzitutto la necessaria gratuità del trasporto, non solo verso la scuola dell’obbligo, ma anche verso i centri diurni, come già stabilito, del resto, due anni fa, dal TAR di Brescia con la Sentenza 1047/11, promossa dall’avvocato Trebeschi. In secondo luogo, il TAR di Milano ha riconosciuto con forza il necessario rispetto del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, così come stabilito dalle norme nazionali e regionali (Decreto Legislativo 109/98 e soprattutto Legge Regionale della Lombardia 3/08, così come modificata dalla Legge Regionale 2/12).
«La previsione di una tariffa indistinta – spiega in tal senso Abet – e il riferimento all’intero nucleo anagrafico senza alcuna deroga erano illegittimi, e dal momento che il regolamento impugnato era stato assunto senza il doveroso coinvolgimento né delle famiglie né delle Associazioni, anche per questo motivo la LEDHA aveva ritenuto fondamentale supportare tale causa».
Ed è stato proprio quest’ultimo il terzo elemento di rilievo, talché nel dispositivo della Sentenza il Tribunale ha evidenziato come non sia stato rispettato «il doveroso coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni come previsto dalla l.r. n.3/2008 e tale diritto di partecipazione dovrà essere soddisfatto dall’Azienda Sociale in sede di sostituzione delle norme del regolamento che è stato annullato».
«È importante anche sottolineare – conclude Abet – che l’annullamento del regolamento dell’Azienda Sociale del Distretto Sociale Centro Lario e Valli fa sì che anche le famiglie che non hanno sottoscritto il ricorso ora possano chiedere di giovarsi della Sentenza».
Si tratta quindi di risultati quanto mai importanti, che sottolineano come il rispetto per la dignità dei bambini con disabilità e delle famiglie – così come stabilito dalle leggi – si stia facendo via via strada anche nella cultura dei Tribunali italiani. (Ufficio Stampa LEDHA)
Infatti, il provvedimento decreta innanzitutto la necessaria gratuità del trasporto, non solo verso la scuola dell’obbligo, ma anche verso i centri diurni, come già stabilito, del resto, due anni fa, dal TAR di Brescia con la Sentenza 1047/11, promossa dall’avvocato Trebeschi. In secondo luogo, il TAR di Milano ha riconosciuto con forza il necessario rispetto del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, così come stabilito dalle norme nazionali e regionali (Decreto Legislativo 109/98 e soprattutto Legge Regionale della Lombardia 3/08, così come modificata dalla Legge Regionale 2/12).
«La previsione di una tariffa indistinta – spiega in tal senso Abet – e il riferimento all’intero nucleo anagrafico senza alcuna deroga erano illegittimi, e dal momento che il regolamento impugnato era stato assunto senza il doveroso coinvolgimento né delle famiglie né delle Associazioni, anche per questo motivo la LEDHA aveva ritenuto fondamentale supportare tale causa».
Ed è stato proprio quest’ultimo il terzo elemento di rilievo, talché nel dispositivo della Sentenza il Tribunale ha evidenziato come non sia stato rispettato «il doveroso coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni come previsto dalla l.r. n.3/2008 e tale diritto di partecipazione dovrà essere soddisfatto dall’Azienda Sociale in sede di sostituzione delle norme del regolamento che è stato annullato».
«È importante anche sottolineare – conclude Abet – che l’annullamento del regolamento dell’Azienda Sociale del Distretto Sociale Centro Lario e Valli fa sì che anche le famiglie che non hanno sottoscritto il ricorso ora possano chiedere di giovarsi della Sentenza».
Si tratta quindi di risultati quanto mai importanti, che sottolineano come il rispetto per la dignità dei bambini con disabilità e delle famiglie – così come stabilito dalle leggi – si stia facendo via via strada anche nella cultura dei Tribunali italiani. (Ufficio Stampa LEDHA)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, oltreché per disporre del testo
integrale della Sentenza del TAR di Milano, di cui si parla nel presente testo:
ufficiostampa@ledha.it.
Commenti
Posta un commento