Da Handylex un importante nota di Giacobini

 

Incremento delle pensioni: altre precisazioni di INPS

Ancora precisazioni da INPS sulle modalità di erogazione dell’incremento delle pensioni agli invalidi, ciechi civili e sordi che in questi giorni è iniziata comunicando l'aumento a gran parte degli interessati.

Con il Messaggio 3960 del 28 ottobre l’Istituto conferma (l’aveva già scritto nella recentissima circolare n. 107/2020) che la maggiorazione agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione è riconosciuta d’ufficio. Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati.

INPS precisa che “l’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020.”

L’Istituto poi entra anche nel merito di varie situazioni segnalate in questi giorni anche da alcuni nostri lettori e riguarda la “domanda di ricostituzione” cioè quella procedura che va attivata nel caso in cui la maggiorazione non sia stata erogata nonostante si ritenga di averne diritto e di averne i requisiti.
Avverte INPS che se i redditi (...) hanno subito una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all’INPS attraverso le previste modalità [Modello RED, N.d.R], non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione.”

Che fare in questi casi?

Va presentata una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale sul sito INPS, utilizzando il servizio online, magari con l’assistenza di un patronato o rivolgendosi all’INPS territorialmente competente. 
Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale INPS procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio. 

Nel suo messaggio INPS ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni di importo superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. Niente contanti, quindi.

Bisogna quindi disporre di un conto corrente (bancario o postale) e il relativo IBAN deve essere immediatamente comunicato all’INPS, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. In alternativa, si può usare per la comunicazione l’apposito servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche”.

 

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