Legge di stabilità

Legge di Stabilità (bozza) e indennità di accompagnamento

In queste ore circola la prima bozza della legge di Stabilità per il 2014. Il testo sarà approvato dal Consiglio dei Ministri e poi inizierà il previsto iter alle Camere fino all’approvazione finale. Solitamente il testo definitivo, frutto di dibattiti, accordi, emendamenti, risulta molto diverso dalla stesura iniziale. Nondimeno destano preoccupazione due commi contenuti nella prima bozza e relativi all’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento, come noto, è una provvidenza assistenziale concessa alle persone con invalidità totale che non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita o che non riescono a deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore. Si tratta quindi di persone con grave disabilità. La provvidenza, che ha la natura di un’indennità per servizi che lo Stato non riesce a garantire, viene erogata a prescindere dell’età e a prescindere dal reddito personale. L’importo mensile dell’indennità di accompagnamento agli invalidi civili è di 499,27 euro. La normativa italiana prevede anche l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, ma la bozza della legge di Stabilità non ne tratta.
La prima misura ipotizzata è di porre un limite reddituale per le persone invalide che richiedono l’indennità di accompagnamento dopo il compimento del 65esimo anno di età. Il limite reddituale di riferimento è quello del solo richiedente ed è fissato in 40.000 euro lordi l’anno. Nel caso la persona sia coniugata si considera anche il reddito del coniuge. In questo caso il limite è di 70.000 euro l’anno (sempre lordi). Non vengono considerate le spese deducibili e detraibili sostenute dall’interessato o dal coniuge. Dalla lettura del testo, espresso in modo tecnicamente confuso, sembra di comprendere che in tale conteggio del reddito sia compresa la stessa indennità di accompagnamento. La bozza infatti recita: “Per coloro che risultano possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a quelli di cui al presente comma l’indennità è corrisposta in misura tale che, considerando l’importo della stessa, non comporti un reddito complessivo superiore ai predetti limiti.”
Il secondo comma riguarda chi, ultra 65enne, già percepisca l’indennità di accompagnamento. Il diritto “acquisito” rimane tale, ma l’importo dell’indennità di accompagnamento non viene rivalutato annualmente. Sotto il profilo generale queste misure cambierebbero radicalmente l’inquadramento giuridico dell’indennità di accompagnamento lasciando permeare la possibilità di limitarne la concessione eliminando quindi la natura indennitaria della stessa provvidenza. Non essendo ancora disponibile la relazione accompagnatoria, non è dato sapere quale, a parere del Governo, sia il risparmio per le casse dello Stato.

15 ottobre 2013 

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