dgr 5954 del 5/12/16


RegioneLombardia
LA GIUNTA
DELIBERAZIONE N O X / 5954 Seduta del 05/12/201 6
Presidente                     ROBERTO MARONI
Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO
GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI
Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera di concerto con gli Assessori Massimo Garavaglia e Francesca Brianza
Oggetto
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L'ESERCIZIO 2017 - (Dl CONCERTO CON GLI ASSESSORI GARAVAGLIA E BRIANZA)
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma l, l.r. n. 1 7/2014:
I Dirigenti Tommaso Russo         Marco Cozzoli    Mauro Agnello  Laura Lanfredini               Maria Gramegna Piero Frazzi
Il Direttore Generale Giovanni Daverio
Il Direttore Centrale     Manuela Giaretta
L'atto si compone di 217 pagine di cui 207 pagine di allegati parte integrante
2. al contratto o vengono allegate distinte ede di budget, tante quante sono le unità d' erta gestite dal soggetto contr ente.

5.3.2.9 ULTERIORI REGOLE Dl REMUNERAZIONE

Per i servizi residenziali e semi-residenziali deve essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, deve essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non viene, quindi, remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Se tuttavia il decesso o la dimissione per altra causa interviene nello stesso giorno dell'ammissione al servizio, la giornata è riconosciuta a carico del FSR.
Il gestore di RSA o RSD è tenuto alla cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di medicina generale a partire dal giorno dell'ingresso o dalla data di sottoscrizione del contratto se successivo alla data di ingresso.
Per le unità d'offerta residenziali che, in applicazione alle vigenti norme, sono tenute ad assicurare le funzioni del medico di medicina generale (RSA e RSD), con la conseguente cancellazione dell'utente dal proprio medico di medicina generale, è possibile per i ricoveri temporanei non procedere, nel limite massimo di 60 giorni annui per utente, a tale cancellazione, fermo restando l'obbligo, da parte dell'unità d'offerta, di assicurare a proprio carico la fornitura dei farmaci e degli ausili come previsto dalle delibere di riferimento.
Nei CDI si conferma la regola della remunerazione legata alla frequenza effettiva degli utenti
e non agli orari di apertura della struttura. Sono riconosciute a tariffa intera le giornate in cui l'utente sia presente nel CDI più di 4 ore. Sotto le 4 ore si applica una tariffa giornaliera parttime, pari alla metà della tariffa giornaliera intera.
Per i CDI e i CDD, qualora le giornate di apertura settimanale eccedano i cinque giorni, il gestore deve garantire un aumento proporzionale dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento.
Per il 2017, ad integrazione e modifica di quanto disposto con precedenti deliberazioni di giunta regionali n. X/ 1185/2013, n. X/1953/2014 e n.  si forniscono le seguenti indicazioni relative al trattamento delle assenze nelle unità d'offerta sociosanitarie:
*   per quanto riguarda RSA, RSD, CDI, CDD, CSS e Ciclo Diurno Continuo (Riabilitazione), servizi residenziali e semiresidenziali per le dipendenze è prevista la remunerazione a carico del FSR delle assenze dell'utente, nell'ambito del budget assegnato all'unità d'offerta, per un massimo di 20 giorni annui per utente, a condizione che venga garantito all'ospite il mantenimento dello stesso posto, con le seguenti precisazioni:
*   per gli utenti maggiorenni di unità d'offerta residenziali per disabili (RSD e CSS), il limite di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR può essere incrementato sino ad un massimo complessivo di 50 giorni su base annua, ove trovi specifiche e articolate motivazioni nell'ambito del Progetto Educativo Individuale; o per gli utenti minorenni di unità d'offerta residenziali per disabili (RSD, CSS e Riabilitazione), il limite di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR può essere incrementato sino ad un massimo complessivo di 90 giorni su base annua, ove trovi specifiche e articolate motivazioni nell'ambito del Progetto Educativo Individuale; o per gli utenti di unità d'offerta semi-residenziali per disabili (CDD), il limite massimo di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR può essere incrementato sino ad un massimo complessivo di 30 giorni su base annua, ove trovi specifiche e articolate motivazioni nell'ambito del Progetto Educativo Individuale. ln tale limite non rientrano j 4 giorni previsti per le attività di programmazione educativa sotto descritti; o per gli utenti minorenni di unità d'offerta semi-residenziali per disabili (CDD e Ciclo Diurno Continuo di riabilitazione), è possibile rendicontare la frequenza scolastica come assenza remunerata a carico del FSR esclusivamente per le giornate di presenza del personale educativo presso la scuola e a condizione che tale presenza superi le 4 ore giornaliere. Le attività scolastiche devono essere indicate nel Piano di Assistenza Individuale e tra la struttura e la scuola frequentata dal minore deve essere definito un apposito protocollo nel quale vengano precisate le modalità con cui viene assicurata la presenza dell'educatore; o per gli utenti di unità d'offerta residenziali e semiresidenziali per le dipendenze, il limite massimo di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR può essere incrementato sino ad un massimo complessivo di 40 giorni su base annua, ove trovi specifiche e articolate motivazioni nell'ambito del Progetto Assistenziale Individuale; o sempre per gli utenti di unità d'offerta residenziali per le dipendenze, sono escluse dal tetto massimo dei 20 giorni annui le assenze per permessi fino a 45 giorni concessi agli utenti in esecuzione penale.
0 per i CDD, considerata l'obbligatorietà della progettazione educativa individuale e la collegialità della stesura dei progetti di intervento che li caratterizza, è prevista la remunerazione per le attività di programmazione delle attività educativa personalizzata e per la verifica delle attività programmate, per un massimo di 4 giornate annue. La valorizzazione delle giornate riferite alle attività di programmazione è determinata sulla base della tariffa media di struttura del trimestre di riferimento. Tale remunerazione comporta che nel Fascicolo di ogni singolo utente per il quale viene riconosciuta risulti chiaramente evidenziata la progettazione e la verifica dei progetti educativi individuali;  per tutte le unità d'offerta sociosanitarie le assenze dovute a soggiorni climatici organizzati per gli utenti non concorrono alla determinazione del limite dei giorni di assenza massimi remunerabili a carico del FSR, purché anche durante il soggiorno sia garantito Io standard assistenziale previsto per l'unità d'offerta. Per gli ospiti CSS che frequentano anche CDD e partecipano a soggiorni climatici, si conferma che durante il soggiorno climatico viene riconosciuta la quota a carico del FSR per la struttura che organizza il soggiorno e garantisce l'assistenza all'ospite: ovvero se il soggiorno è organizzato dal CDD la remunerazione va al CDD e non al CSS e viceversa;  per gli utenti di unità d'offerta per le dipendenze, non è prevista la remunerazione a carico del FSR in caso di assenze per rientri in carcere;
Le ATS, nello svolgimento delle proprie funzioni, hanno il compito di effettuare i necessari controlli di appropriatezza, al fine di garantire che sussistano le condizioni previste per il superamento del limite dei 20 giorni complessivi annui di assenza e che tali condizioni siano documentate nel FaSAS.
Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di offerta socio sanitarie. Fanno eccezione i casi in cui:
 la persona assistita in RSA/RSD/CDI/CDD, a causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative, escluse quelle di mantenimento. ln tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura socio sanitaria di provenienza dell'ospite;
la persona assistita in CSS fruisca anche di prestazioni rese in ADI, Riabilitazione o in CDD; la persona assistita in CDD fruisca anche di prestazioni rese in CSS;  l'ADl è compatibile con le misure di cui alla D.G.R.  della RSA aperta purché i servizi previsti non siano sostitutivi ma integrativi e della residenzialità leggera.
Tenuto conto dell'esigenza di garantire la piena integrazione dei servizi territoriali in funzione della risposta appropriata al bisogno dell'assistito, si ritiene, inoltre, che l'ADl sia compatibile con la frequenza part time nei CDD/CDI, solo ove valutato dall'ASST strettamente necessario e appropriato in esito alla valutazione del bisogno dell'assistito e con esclusivo riferimento al profilo prestazionale.
Si confermano per l'anno 2017 le seguenti ulteriori indicazioni a valere per prestazioni rese in Cure Intermedie e Strutture di Riabilitazione.
È possibile utilizzare i posti letto a maggiore intensità riabilitativa per accogliere persone che necessitino di prestazioni di minore complessità, fermo restando che le tariffe riconoscibili sono quelle delle prestazioni effettivamente erogate.
Per quanto riguarda le visite di presa in carico (prima visita/visita generale), è prevista la remunerazione della prima visita, sia nel caso in cui non ne scaturisca alcuna presa in carico riabilitativa, sia qualora ne esiti una presa in carico anche in altro regime o presso altra struttura.
Come stabilito dalla DGR 10804/2009, le prestazioni ambulatoriali cosiddette "indirette" (colloquio con i familiari, riunioni con operatori di altri enti, stesura di relazioni), potranno essere remunerate, nell'ambito del budget assegnato, fino ad un massimo del 20% di quanto rendicontato per tutte le prestazioni ambulatoriali. All'interno di questo tetto di budget, vanno inclusi gli oneri a carico del FSR per la remunerazione delle visite di presa in carico.
Con riguardo alle prestazioni in regime ambulatoriale e domiciliare, potrà essere erogato e remunerato un numero di prestazioni fino al 130% dell'assetto accreditato/contrattualizzato, riferito alla singola tipologia, purché venga garantito il rispetto dei requisiti di accreditamento per queste prestazioni aggiuntive e compatibilmente con il budget assegnato.
Con riferimento alla durata della seduta per riabilitazione ambulatoriale, per pazienti in età evolutiva (con età inferiore ai 18 anni), si riconferma quanto riportato nella DGR n. 4438/2007 che ha stabilito in 45 minuti la durata convenzionale di una singola seduta, con la possibilità di un massimo di 2 sedute (o trattamenti) per giornata a prescindere dalla tipologia di prestazione ricevuta.
Con riguardo invece ai trattamenti ambulatoriali rivolti a pazienti adulti, potrà essere erogato e rendicontato solamente un trattamento per giornata.

La tariffazione definita nei provvedimenti regionali, con riguardo alle prestazioni ambulatoriali, è riferita ad una seduta per cui possono essere previste più prestazioni. Al fine del conteggio delle sedute/trattamenti erogati, una seduta di gruppo viene considerata una sola prestazione a prescindere dal numero di partecipanti al gruppo (da un minimo di tre ad un massimo di cinque persone).

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