dgr 5954 del 5/12/16
RegioneLombardia
LA GIUNTA
DELIBERAZIONE N O X / 5954 Seduta del 05/12/201 6
Presidente ROBERTO MARONI
Assessori
regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente
VALENTINA
APREA
VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI
FRANCESCA
BRIANZA
CRISTINA
CAPPELLINI
LUCA
DEL GOBBO
|
GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI
|
Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta
dell'Assessore Giulio Gallera di concerto con gli Assessori Massimo Garavaglia
e Francesca Brianza
Oggetto
DETERMINAZIONI IN ORDINE
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L'ESERCIZIO 2017 - (Dl CONCERTO
CON GLI ASSESSORI GARAVAGLIA E BRIANZA)
Si
esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma l, l.r.
n. 1 7/2014:
I Dirigenti Tommaso
Russo Marco Cozzoli Mauro Agnello Laura Lanfredini Maria
Gramegna Piero Frazzi
Il Direttore Generale
Giovanni Daverio
Il Direttore Centrale Manuela
Giaretta
L'atto si compone di 217 pagine di cui 207 pagine di
allegati parte integrante
2. al contratto o vengono allegate distinte ede di
budget, tante quante sono le unità d' erta gestite dal soggetto
contr ente.
5.3.2.9 ULTERIORI REGOLE Dl REMUNERAZIONE
Per i servizi residenziali e semi-residenziali deve essere
pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione.
Analogamente, per i periodi di assenza, deve essere pagata solo la giornata di
rientro e non quella di uscita. Non viene, quindi, remunerata la giornata di dimissione, neanche
in caso di decesso in struttura. Se tuttavia il decesso o la dimissione per
altra causa interviene nello stesso giorno dell'ammissione al servizio, la
giornata è riconosciuta a carico del FSR.
Il gestore di RSA o RSD è tenuto alla cancellazione degli
ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di medicina generale a partire dal
giorno dell'ingresso o dalla data di sottoscrizione del contratto se successivo
alla data di ingresso.
Per le unità d'offerta residenziali che, in applicazione alle
vigenti norme, sono tenute ad assicurare le funzioni del medico di medicina
generale (RSA e RSD), con la conseguente cancellazione dell'utente dal proprio
medico di medicina generale, è possibile per i ricoveri temporanei non
procedere, nel limite massimo di 60 giorni annui per utente, a tale
cancellazione, fermo restando l'obbligo, da parte dell'unità d'offerta, di
assicurare a proprio carico la fornitura dei farmaci e degli ausili come previsto
dalle delibere di riferimento.
Nei CDI si conferma la regola della remunerazione legata alla
frequenza effettiva degli utenti
e non agli orari di apertura della struttura. Sono
riconosciute a tariffa intera le giornate in cui l'utente sia presente nel CDI
più di 4 ore. Sotto le 4 ore si applica una tariffa giornaliera parttime, pari alla metà della tariffa
giornaliera intera.
Per i CDI e i CDD, qualora le giornate di apertura settimanale
eccedano i cinque giorni, il gestore deve garantire un aumento proporzionale
dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento.
Per il 2017, ad integrazione e modifica di quanto disposto con
precedenti deliberazioni di giunta regionali n. X/ 1185/2013, n. X/1953/2014 e
n. si forniscono le seguenti indicazioni relative
al trattamento delle assenze nelle unità d'offerta sociosanitarie:
per quanto
riguarda RSA, RSD, CDI, CDD, CSS e Ciclo Diurno Continuo (Riabilitazione),
servizi residenziali e semiresidenziali per le dipendenze è prevista la remunerazione
a carico del FSR delle assenze dell'utente, nell'ambito del budget assegnato
all'unità d'offerta, per un massimo di 20 giorni annui per utente, a condizione
che venga garantito all'ospite il mantenimento dello stesso posto, con le
seguenti precisazioni:
per gli
utenti maggiorenni di unità d'offerta residenziali per disabili (RSD e CSS), il
limite di assenze remunerabili con oneri a carico del FSR può essere
incrementato sino ad un massimo complessivo di 50 giorni su base annua, ove
trovi specifiche e articolate motivazioni nell'ambito del Progetto Educativo
Individuale; o per gli utenti minorenni di unità d'offerta residenziali per
disabili (RSD, CSS e Riabilitazione), il limite di assenze remunerabili con
oneri a carico del FSR può essere incrementato sino ad un massimo complessivo
di 90 giorni su base annua, ove trovi specifiche e articolate motivazioni
nell'ambito del Progetto Educativo Individuale; o per gli utenti di unità d'offerta
semi-residenziali per disabili (CDD), il limite massimo di assenze remunerabili
con oneri a carico del FSR può essere incrementato sino ad un massimo
complessivo di 30 giorni su base annua, ove trovi specifiche e articolate
motivazioni nell'ambito del Progetto Educativo Individuale. ln tale limite non
rientrano j 4 giorni previsti per le attività di programmazione educativa sotto
descritti; o per gli utenti minorenni di unità d'offerta semi-residenziali per
disabili (CDD e Ciclo Diurno Continuo di riabilitazione), è possibile
rendicontare la frequenza scolastica come assenza remunerata a carico del FSR
esclusivamente per le giornate di presenza del personale educativo presso la
scuola e a condizione che tale presenza superi le 4 ore giornaliere. Le attività scolastiche devono essere
indicate nel Piano di Assistenza Individuale e tra la struttura e la scuola
frequentata dal minore deve essere definito un apposito protocollo nel quale
vengano precisate le modalità con cui viene assicurata la presenza
dell'educatore; o per gli utenti di unità d'offerta residenziali e semiresidenziali
per le dipendenze, il limite massimo di assenze remunerabili con oneri a carico
del FSR può essere incrementato sino ad un massimo complessivo di 40 giorni su base annua, ove trovi
specifiche e articolate motivazioni nell'ambito del Progetto Assistenziale
Individuale; o sempre per gli utenti di unità d'offerta residenziali per le
dipendenze, sono escluse dal tetto massimo dei 20 giorni annui le assenze per
permessi fino a 45 giorni concessi agli utenti in esecuzione penale.
0 per i CDD, considerata l'obbligatorietà della progettazione
educativa individuale e la collegialità della stesura dei progetti di
intervento che li caratterizza, è prevista la remunerazione per le attività di
programmazione delle attività educativa personalizzata e per la verifica delle
attività programmate, per un massimo di 4 giornate annue. La valorizzazione
delle giornate riferite alle attività di programmazione è determinata sulla
base della tariffa media di struttura del trimestre di riferimento. Tale
remunerazione comporta che nel Fascicolo di ogni singolo utente per il quale
viene riconosciuta risulti chiaramente evidenziata la progettazione e la
verifica dei progetti educativi individuali; per tutte le unità d'offerta sociosanitarie le
assenze dovute a soggiorni climatici organizzati per gli utenti non concorrono
alla determinazione del limite dei giorni di assenza massimi remunerabili a
carico del FSR, purché anche durante il soggiorno sia garantito Io standard
assistenziale previsto per l'unità d'offerta. Per gli ospiti CSS che
frequentano anche CDD e partecipano a soggiorni climatici, si conferma che
durante il soggiorno climatico viene riconosciuta la quota a carico del FSR per
la struttura che organizza il soggiorno e garantisce l'assistenza all'ospite:
ovvero se il soggiorno è organizzato dal CDD la remunerazione va al CDD e non
al CSS e viceversa; per gli utenti di unità d'offerta per le
dipendenze, non è prevista la remunerazione a carico del FSR in caso di assenze
per rientri in carcere;
Le ATS, nello svolgimento delle proprie funzioni, hanno il
compito di effettuare i necessari controlli di appropriatezza, al fine di
garantire che sussistano le condizioni previste per il superamento del limite
dei 20 giorni complessivi annui di assenza e che tali condizioni siano
documentate nel FaSAS.
Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione
contemporanea di più unità di offerta socio sanitarie. Fanno eccezione i casi
in cui:
la persona assistita in RSA/RSD/CDI/CDD, a
causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di
prestazioni riabilitative, escluse quelle di mantenimento. ln tal caso è
necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal fisiatra e
condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura socio sanitaria di provenienza
dell'ospite;
la persona assistita in CSS fruisca
anche di prestazioni rese in ADI, Riabilitazione o in CDD; la persona assistita in CDD fruisca
anche di prestazioni rese in CSS; l'ADl è compatibile con le misure di cui alla
D.G.R. della RSA aperta purché i servizi previsti non
siano sostitutivi ma integrativi e della residenzialità leggera.
Tenuto conto dell'esigenza di garantire la piena integrazione
dei servizi territoriali in funzione della risposta appropriata al bisogno
dell'assistito, si ritiene, inoltre, che l'ADl sia compatibile con la frequenza
part time nei CDD/CDI, solo ove valutato dall'ASST strettamente necessario e appropriato in esito alla valutazione del
bisogno dell'assistito e con esclusivo riferimento al profilo prestazionale.
Si confermano per l'anno 2017 le seguenti ulteriori
indicazioni a valere per prestazioni rese in Cure Intermedie e Strutture di
Riabilitazione.
È possibile utilizzare i posti letto a maggiore intensità
riabilitativa per accogliere persone che necessitino di prestazioni di minore
complessità, fermo restando che le tariffe riconoscibili sono quelle delle
prestazioni effettivamente erogate.
Per quanto riguarda le visite di presa in carico (prima
visita/visita generale), è prevista la remunerazione della prima visita, sia
nel caso in cui non ne scaturisca alcuna presa in carico riabilitativa, sia
qualora ne esiti una presa in carico anche in altro regime o presso altra
struttura.
Come stabilito dalla DGR 10804/2009, le prestazioni
ambulatoriali cosiddette "indirette" (colloquio con i familiari,
riunioni con operatori di altri enti, stesura di relazioni), potranno essere
remunerate, nell'ambito del budget assegnato, fino ad un massimo del 20% di
quanto rendicontato per tutte le prestazioni ambulatoriali. All'interno di
questo tetto di budget, vanno inclusi gli oneri a carico del FSR per la
remunerazione delle visite di presa in carico.
Con riguardo alle prestazioni in regime ambulatoriale e
domiciliare, potrà essere erogato e remunerato un numero di prestazioni fino al
130% dell'assetto accreditato/contrattualizzato, riferito alla singola
tipologia, purché venga garantito il rispetto dei requisiti di accreditamento
per queste prestazioni aggiuntive e compatibilmente con il budget assegnato.
Con riferimento alla durata della seduta per riabilitazione
ambulatoriale, per pazienti in età evolutiva (con età inferiore ai 18 anni), si
riconferma quanto riportato nella DGR n. 4438/2007 che ha stabilito in 45
minuti la durata convenzionale di una singola seduta, con la possibilità di un
massimo di 2 sedute (o trattamenti) per giornata a prescindere dalla tipologia
di prestazione ricevuta.
Con riguardo invece ai trattamenti ambulatoriali rivolti a
pazienti adulti, potrà essere erogato e rendicontato solamente un trattamento
per giornata.
La tariffazione definita nei provvedimenti regionali, con
riguardo alle prestazioni ambulatoriali, è riferita ad una seduta per cui
possono essere previste più prestazioni. Al fine del conteggio delle
sedute/trattamenti erogati, una seduta di gruppo viene considerata una sola
prestazione a prescindere dal numero di partecipanti al gruppo (da un minimo di
tre ad un massimo di cinque persone).
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